Reato di Produzione, Traffico e Detenzione Illecita di Sostanze Stupefacenti o Psicotrope
Introduzione – Avvocato Penalista Milano
L’art. 73 del D.P.R. 309/90 disciplina il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, che include diverse condotte illecite legate al mondo delle droghe. In base al tipo di sostanza coinvolta, le pene previste possono variare notevolmente. Viene fatta una distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti.

Il Testo Legale dell’Art. 73 DPR 309/90
Secondo l’art. 73 del D.P.R. 309/90, chiunque svolga attività illecite legate a sostanze stupefacenti o psicotrope (produzione, traffico, vendita, detenzione) senza l’autorizzazione prevista dall’art. 17, è punito con la reclusione da 6 a 20 anni e con una multa da 26.000 a 260.000 euro. Tuttavia, le pene variano in base alla gravità del reato e al tipo di droga.
Distinzione tra Droghe Leggere e Droghe Pesanti
- Droghe pesanti: includono sostanze altamente pericolose come cocaina, eroina, amfetamine, ecstasy, ecc. Le pene previste per queste sostanze sono più severe.
- Droghe leggere: includono sostanze come la cannabis e i suoi derivati (hashish, marijuana). Per queste sostanze, la normativa prevede pene più lievi, grazie a una modifica intervenuta con la Legge n. 79 del 2014 (cosiddetta “Fini-Giovanardi” e la sua abrogazione). In questo contesto, le pene per il traffico e la detenzione di droghe leggere sono regolate più favorevolmente rispetto a quelle per le droghe pesanti.
Pene Previste per Droghe Leggere e Droghe Pesanti
- Droghe leggere: Per il traffico o la detenzione illecita di droghe leggere come la cannabis, la pena è ridotta rispetto alle droghe pesanti. La reclusione prevista è generalmente da 2 a 6 anni, con una multa da 5.164 a 77.468 euro. Questa riduzione è stata introdotta per riconoscere la minore pericolosità sociale delle droghe leggere rispetto alle droghe pesanti.
- Droghe pesanti: Per le droghe pesanti, come cocaina o eroina, la pena rimane più severa, con la reclusione da 6 a 20 anni e una multa da 26.000 a 260.000 euro.
Lieve Entità del Fatto
Il comma 5 dell’art. 73 prevede una riduzione della pena in caso di fatti di lieve entità, applicabile a entrambe le categorie di droghe. Se il giudice ritiene che la quantità di droga e la pericolosità del fatto siano ridotti, la pena viene diminuita. In questi casi, la pena per entrambe le categorie è ridotta a:
- Reclusione da 1 a 6 anni
- Multa da 3.000 a 26.000 euro
Elementi del Reato – Avvocato Penalista Alessandro Salonia
Il reato ex art. 73 D.P.R. 309/90 riguarda una serie di comportamenti illeciti: produzione, traffico, coltivazione, commercio e detenzione. È sufficiente che l’imputato compia una di queste condotte per configurare il reato.
La distinzione tra droghe leggere e pesanti gioca un ruolo fondamentale nel determinare la gravità delle sanzioni. Le droghe pesanti sono considerate più dannose per la salute pubblica e, di conseguenza, vengono punite più severamente.
L’art. 73 del D.P.R. 309/90 prevede sanzioni severe per chi è coinvolto nella produzione, traffico o detenzione di droghe, con una distinzione chiara tra droghe leggere e droghe pesanti. Mentre le pene per le droghe leggere risultano mitigate, per le droghe pesanti restano molto severe. Tuttavia, esistono possibilità di difesa, in particolare per chi riesce a dimostrare l’uso personale o la lieve entità del fatto.
Se si è accusati di un reato ai sensi dell’art. 73, è fondamentale consultare un avvocato penalista esperto. Lo Studio legale Avvocato Alessandro Salonia, specializzato in diritto penale, offre consulenza e assistenza per garantire una difesa efficace in casi di reati legati agli stupefacenti.
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